“È agibile? Devo farmi fare l’agibilità! Credo sia inagibile…” Queste frasi ti suonano familiari?
Beh, se hai mai gravitato attorno all’acquisto o alla vendita di un’immobile le avrai sicuramente sentite e, con tutta probabilità, ti sarà rimasta addosso una sensazione di dubbio, considerando la mole di informazioni e variazioni che questo concetto si porta dietro.
Intanto facciamo un po’ di chiarezza linguistica: Agibilità è un termine che genericamente indica che un impianto o luogo pubblico può essere aperto o adibito agli scopi per cui è stato costruito. Nel linguaggio comune ha però assunto il significato di abitabilità per le abitazioni private.
Ecco perché non è così raro sentir parlare di agibilità ai non addetti ai lavori!
Qui però lasceremo da parte il linguaggio comune e le definizioni poco chiare e chiariremo l’aspetto tecnico della questione.
La cosiddetta agibilità è di fatto la pratica edilizia redatta da un tecnico abilitato, il quale attesta che un edificio è agibile ed è conforme alle norme urbanistiche, edilizie ed igienico-sanitarie.
La pratica prende il nome di Autocertificazione di Agibilità Edilizia (SCA) ed è entrata in vigore con il D.Lgs. 222/2016, sostituendo il vecchio certificato di Agibilità rilasciato dal comune.
Questa pratica si compone di un fascicolo, in quanto è necessario integrare tutta una serie di documenti che contribuiscono alla sua composizione. Il fascicolo, come un vero e proprio contenitore, ha una sua componente di dinamismo, perché dovrà essere integrato via via nel caso in cui verranno fatte nuove modifiche.
Oltre agli allegati minimi da presentare, quali:
- dichiarazione di rispondenza alla Legge 46/09 o conformità al D.M. 37/08 per tutti gli impianti presenti all’interno del fabbricato;
- dichiarazione di rispondenza alla Legge 46/09 o conformità al D.M. 37/08 per tutti gli impianti presenti all’interno delle parti comuni del maggior fabbricato necessari per accedere all’unità immobiliare oggetto di autocertificazione di agibilità parziale
- collaudo statico delle strutture in cemento armato;
- dichiarazione di idoneità statica delle strutture in muratura portante;
- relazione sul contenimento dei consumi energetici se prevista;
- planimetria e visura catastale;
- collaudo acustico se previsto;
- oneri comunali.
È necessario presentare una serie di documenti abbastanza nutrita.
Ecco la lista completa:
- dati anagrafici del richiedente persona fisica o giuridica;
- dati anagrafici del tecnico incaricato;
- ubicazione e dati catastali del fabbricato oggetto di intervento;
- destinazione d’uso dell’immobile
- estremi del titolo edilizio originario con la quale è stato edificato;
- estremi dei titoli edilizi ottenuti successivamente alla prima edificazione;
- comunicazione di quando sono terminati i lavori riferiti all’ultimo titolo abilitativo;
- dichiarazione del tecnico attestante la piena conformità dello stato dei luoghi rispetto all’ultimo titolo edilizio;
- dichiarazione del tecnico attestante la salubrità degli ambienti e l’asciugatura di muri, pavimenti e soffitti;
- dichiarazione del tecnico attestante la presentazione per singola unità immobiliare o intero fabbricato;
- dichiarazione del tecnico attestante che sono completate e collaudate le opere strutturali connesse, sono certificati gli impianti e sono completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale;
- dichiarazione del tecnico attestante l’idoneità statica delle strutture, specificando se trattasi struttura in muratura portante o altra tipologia strutturale, priva di elementi in cemento armato o struttura metallica o se trattasi di struttura in cemento armato, normale e precompresso o a struttura metallica (anche parziale);
- estremi dei collaudi statici delle strutture in cemento armato o idoneità statica delle strutture in muratura portante rilasciata in base ai rilievi effettuati e alle verifiche eseguite in applicazione del D.M. 20/11/1987;
- dichiarazione del tecnico attestante la conformità catastale;
- dichiarazione del tecnico attestante la necessità o meno in base alla tipologia, destinazione d’uso e dimensioni, di effettuare i controlli di prevenzione incendi;
- dichiarazione del tecnico attestante se il fabbricato è edificato in data antecedente o successiva all’entrata in vigore della Legge 09/01/1989 n° 13 e del D.M. 14/06/1989 n°236;
- dichiarazione del tecnico attestante la verifica alle norme igienico sanitarie;
- dichiarazione del tecnico attestante l’obbligo o meno per il fabbricato del contenimento dei consumi energetici previste dall’art. 3 del D.Lgs. n° 192 del 19/08/2005 e s.m.i.;
- dichiarazione del tecnico attestante l’obbligo o meno per il fabbricato del rispetto di quanto disposto dalle direttive regionali in materia di requisiti acustici passivi degli edifici, approvate con Deliberazione G.R. n° 18/19 del 05/04/2016;
- dichiarazione del tecnico attestante che nell’immobile è presente un impianto elettrico realizzato o modificato prima o dopo l’entrata in vigore del D.M. 37/2008;
- dichiarazione del tecnico attestante che nell’immobile è presente un impianto idrico sanitario e fognario realizzato o modificato prima o dopo l’entrata in vigore del D.M. 37/2008;
- dichiarazione del tecnico attestante che nell’immobile è presente un impianto elettronico realizzato o modificato prima o dopo l’entrata in vigore del D.M. 37/2008;
- dichiarazione del tecnico attestante che nell’immobile è presente un impianto del gas realizzato o modificato prima o dopo l’entrata in vigore del D.M. 37/2008;
- dichiarazione del tecnico attestante che nell’immobile sia presente o meno un impianto di sollevamento;
- dichiarazione del tecnico attestante che nell’immobile sia presente o meno un impianto antincendio;
- dichiarazione del tecnico attestante che nell’immobile sia presente o meno un impianto termico;
- dichiarazione del tecnico attestante la produzione di acque reflue smaltiti in pubblica fognatura o con altri sistemi.
È importante per questo premunirsi di tutta la documentazione, in quanto in assenza di anche solo di uno dei documenti precedentemente citati, la dichiarazione è ritenuta invalida.
Ricorda quindi che potresti comunque presentare la Certificazione, ma in assenza di tutti i documenti richiesti, questa sarà sicuramente al centro di una richiesta di integrazione o nei casi peggiori di diniego.
Per risparmiare tempo e risorse, ed evitare di compiere queste procedure un numero infinito di volte, ti consigliamo di prenderti il tuo tempo e affidarti a un professionista serio che non tralasci superficialmente questi dettagli così importanti!
Il team di Ener Sistem si occupa da anni di garantire che gli immobili revisionati abbiano tutti i requisiti per rispettare la legge in materia, puoi quindi chiamarci e fissare un appuntamento, saremo felici di guidarti in questo complicato mondo burocratico!