Per anni è stata la salvezza di tanti agenti immobiliari, ma ormai l’Agenzia del Territorio non ci sta più ed effettua un giro di vite su questo tipo di causale per presentazione Docfa.
Infatti non tutti sanno che le variazioni catastali, quando vengono presentate, devono contenere al loro interno una causale standardizzata decisa dall’Agenzia delle Entrate che le ha divise in:
- PLANIMETRICA
- ULTIMAZIONE FABBRICATO URBANO
- CAMBIO DESTINAZIONE
- PRESENTAZIONE PLANIMETRIA MANCANTE
- TOPONOMASTICA
- MODIFICA IDENTIFICATIVO
- RICHIESTA RURALITA’
- ALTRE
A loro volta la causale PLANIMETRICA è suddivisa in:
- DIVISIONE
- FRAZIONAMENTO PER TRASFERIMENTO DIRITTI
- FUSIONE
- AMPLIAMENTO
- DEMOLIZIONE TOTALE
- DEMOLIZIONE PARZIALE
- DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI
- RISTRUTTURAZIONE
- FRAZIONAMENTO E FUSIONE
La presentazione di una nuova planimetrica catastale per “esatta rappresentazione grafica” è all’interno della causale ALTRE e viene accettata solo ed esclusivamente se la motivazione per la quale la si sta presentando non è all’interno delle altre casistiche.
Infatti per tanto tempo la causale “esatta rappresentazione grafica” è stata impropriamente utilizzata al posto di “diversa distribuzione degli spazi interni” consentendo agli agenti immobiliari di superare l’ostacolo del perito di banca e del Notaio rogante, che leggendo una causale di quel tipo non andavano a richiedere la pratica edilizia che autorizzava la modifica catastale.
Questo ormai non è più possibile ed è sempre necessario indicare la causale corretta per far in modo che la variazione venga registrata.
Rimangono però dei casi in cui la causale “esatta rappresentazione grafica” è effettivamente quella corretta, ma anche in questo caso ci sono delle novità.
Infatti l’Agenzia delle Entrate non accetta più che venga inserita come data di fine lavori, la data di presentazione della docfa, ma obbliga il tecnico ad inserire la data dell’ultima planimetria contenente l’errore.
Se vi state chiedendo il motivo ecco la risposta! C’è una sanzione da pagare!
Infatti l’Agenzia delle Entrate oltre al pagamenti dei diritti pari a 50 euro per ogni U.I.U creata o modificata, chiede anche il pagamento di una sanzione che varia come segue:
103,10 euro se la planimetria da correggere è risalente a prima di 90 giorni
129,49 euro se la planimetria da correggere è risalente ad un periodo compreso tra i 90 giorni ed un anno
150,07 euro se la planimetria da correggere è risalente ad un periodo compreso tra uno e due anni
175,47 euro se la planimetria da correggere è risalente ad un periodo compreso tra due e cinque anni
oltre questa data ed entro 30 giorni dall’errore non dev’essere invece pagata alcuna sanzione.